Art. 126 — Riservatezza delle informazioni
Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non è effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.