Art. 123-bis — Informazioni generali
Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.
La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.