Art. 122-bis — Principi generali, gratuità delle informazioni e divieto di discriminazione

Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito: a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati; b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.