Art. 12-ter — Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito
Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.
Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.
I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonché agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.