Art. 114.5 — Albo dei gestori dei crediti in sofferenza

La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio.

I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

La Banca d'Italia iscrive, altresì, nell'albo i gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9.

Testo aggiornato al 2026-06-19. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.