Art. 114.14 — Reclami ed esposti
La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.
I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.