Art. 114.12 — Scambio di informazioni e cooperazione
Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l'applicazione coordinata dell'azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell'applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d'Italia informa le autorità competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse: a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell'esito delle valutazioni in merito all'adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti; b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.