Art. 95
L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".