Art. 89

Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 493-bis. - (Casi di perseguibilità a querela). - I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".

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