Art. 47

Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".

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