Art. 147
Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".