Art. 143
Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:
"Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). - Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità".