Art. 143

Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

"Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). - Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità".

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