Art. 137
Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".