Art. 132
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.
L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".