Art. 132

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

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