Art. 91 — Espropriazione di navi e aeromobili

All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora è ridotto a ventiquattro ore. La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalità previste dal codice della navigazione per il pignoramento. Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano. Non è applicabile l'art. 87 del presente decreto.

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