Art. 69 — Secondo incanto

Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.

Testo aggiornato al 2026-06-11. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.