Art. 6 — Distinta dei versamenti diretti

Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento. L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa. La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. L'esattoria non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920.

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