Art. 100-quinquies — Riscossione degli acconti

Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi. Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974.

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