Art. 10 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per: a) ''concessionariò': il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; b) ''ruolò': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.