Art. 63-undecies — Estinzione e rinuncia

Il procedimento di decadenza o nullità si estingue nei casi previsti all'articolo 184-octies del Codice.

La rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullità è trasmessa dall'Ufficio alla controparte con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale accettazione entro il termine di trenta giorni.

La comunicazione di accettazione è annotata nel registro e produce gli effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullità.

Nel procedimento di decadenza, se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2, gli effetti dell'atto di rinuncia rimangono sospesi e il procedimento di decadenza prosegue.

Nel procedimento di nullità, se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2 o se l'istante non manifesta un interesse specifico alla prosecuzione del procedimento, la rinuncia è annotata nel registro ed il procedimento di nullità si estingue ai sensi dell'articolo 184-octies, comma 1, lettera g), del Codice, limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di rinuncia parziale.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.