Art. 63-terdecies — Correzioni ed integrazioni

Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'istanza di nullità o decadenza o alla documentazione già depositata, eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.