Art. 63-sexies — Fase di merito
Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza sono decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.
L'Ufficio può disporre in ogni fase del procedimento la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio.
Quando l'istanza di nullità si fonda su una pluralità di motivi di cui all'articolo 184-bis, comma 3, del Codice, l'Ufficio esamina con priorità quelli nell'ordine previsti alle lettere a), c), se richiesto il trasferimento del marchio, e b).