Art. 63-quater — Verifica della ricevibilità ed ammissibilità
Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullità, la data in cui è stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.
L'istanza è irricevibile se: a) l'istante o il suo rappresentante risultano non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice; b) non è redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e in tal caso non è depositata contestuale traduzione ai sensi dell'articolo 6.
L'istanza è inammissibile se: a) è diretta contro una registrazione inesistente o non più in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza; b) non contiene l'identificazione del marchio contestato e del suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2; c) non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullità diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del Codice; d) è fondata su un diritto anteriore e non contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 3, o tale diritto non è anteriore; e) l'istante non è legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice; f) è fondata sul mancato uso, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, è registrato da meno di cinque anni; g) è stata depositata da un mandatario e non è stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201 del Codice; h) è omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.
L'istanza è altresì inammissibile se è rivolta contro una pluralità di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di decadenza e nullità e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito.