Art. 5 — Irricevibilità

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata l'irricevibilità, la dichiara ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.

Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonché dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.