Art. 48 — Istruttoria

Scaduto il termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilità, l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 , 2 e 3, e 178, comma 1, del Codice.

L'atto è irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.

L'atto è inammissibile se: a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 176, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento; b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice; c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f) e dall'articolo 14, comma 1, lettera c-bis, del Codice o relativi alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice; d) l'opponente non è legittimato a presentare l'opposizione; e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario; f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta.

Se all'atto di opposizione non è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice.

Se l'opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa l'opponente che può presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.