Art. 23 — Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti
Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.