Art. 2 — Deposito telematico e modalità di trasmissione

Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.