Art. 9 — Concessioni di durata superiore al quadriennio
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo di compartimento.
In qualità di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.
Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.