Art. 54 — Concessioni di estrazione e di raccolta

Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati:

1) la località nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita;

2) la quantità di materiale da estrarre o da raccogliere;

3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;

4) le modalità che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;

5) il canone e le modalità di pagamento.

Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice.

Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →