Art. 536 — Sigla dell'ufficio d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti

Sulle navi minori e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio d'iscrizione, di cui al secondo comma dell'articolo 309, deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del ministro per la marina mercantile, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →