Art. 424 — Registro delle raccomandazioni di navi

Il registro delle procure relative ai rapporti di raccomandazione di navi, di cui all'articolo 289 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia, ed è tenuto dall'ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario.

A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni o revoche, presentate a norma dell'articolo 289 del codice.

Il registro deve essere corredato da due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l'altro i nomi delle navi raccomandate.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →