Art. 424 — Registro delle raccomandazioni di navi
Il registro delle procure relative ai rapporti di raccomandazione di navi, di cui all'articolo 289 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia, ed è tenuto dall'ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario.
A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni o revoche, presentate a norma dell'articolo 289 del codice.
Il registro deve essere corredato da due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l'altro i nomi delle navi raccomandate.