Art. 201 — Esecuzione di operazioni portuali per proprio conto

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 52

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →