Art. 139 — Canone

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell'atto di concessione.

Il canone può essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →