Art. 52 — (Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)
Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli , insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio , entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.
Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.
In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.