Art. 406 — (Art. 231 Cod. Str.) Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie

(Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie)

Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.

Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.

Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.