Art. 398 — (Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo

Blocco del veicolo

Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le modalità di applicazione indicate nello stesso articolo.

Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento è effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene secondo le modalità di cui al comma 1. Della rimozione è redatto verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.