Art. 364 — (Art. 168 Cod. Str.) Disposizioni applicabili
(Disposizioni applicabili)
Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579.