Art. 353 — (Art. 158 Cod. Str.) Fermata e sosta dei veicoli

(Fermata e sosta dei veicoli)

Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione.

Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote.

Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.