Art. 344 — (Art. 142 Cod. Str.) Limitazioni permanenti di velocità

(Limitazioni permanenti di velocità)

Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti.

Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1; b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.