Art. 293 — (Art. 108 Cod. Str.) Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole
(Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole)
La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista); b) generalità del proprietario; c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); d) numero del telaio del veicolo; e) caratteristiche tecniche del veicolo.
Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); b) numero del telaio del veicolo; c) caratteristiche tecniche del veicolo.
Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.