Art. 257 — (Art. 100 Cod. Str.) Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)

I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.