Art. 256 — (Art. 100 Cod. Str.) Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento
(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento)
Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente . . .i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; 44 b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.
Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.