Art. 214 — (Art. 60 Cod. Str.) Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca

(Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca)

Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.

Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.

Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.