Art. 212 — (Art. 58 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine operatrici
(Attrezzature delle macchine operatrici)
Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.