Art. 210 — (Art. 57 Cod. Str.) Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

(Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi)

La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

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