Art. 204 — (Art. 56 Cod. Str.) Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

(Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale)

Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti ; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli; o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi: a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati; b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati; c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari ; d) attrezzati con pompe; e) attrezzati con scale; f) attrezzati con gru; g) attrezzati con saldatrici; h) attrezzati con scavatrici; i) attrezzati con perforatrici; l) attrezzati con gruppi elettrogeni; m) attrezzati con bobine avvolgicavi; n) attrezzati per uso abitazione; o) attrezzati per uso ufficio; p) attrezzati per uso officina; q) attrezzati per uso negozio; r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.

Testo aggiornato al 2025-12-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.