Art. 5 — Incompetenza
La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile.
L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
La riassunzione del processo davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.