Art. 23 — Pluralità di difensori e società professionali

Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Testo aggiornato al 2025-10-14. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le tabelle dei parametri allegate al decreto non sono riprodotte: i valori sono consultabili nello strumento Tabelle parametri e applicati dai calcolatori dei compensi.