Art. 16 — Parte civile

All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Testo aggiornato al 2025-10-14. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le tabelle dei parametri allegate al decreto non sono riprodotte: i valori sono consultabili nello strumento Tabelle parametri e applicati dai calcolatori dei compensi.