Art. 55

Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

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